Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 55

(Area protetta del Carso)

1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso.

2. La Regione promuove altresì, con le Province di Gorizia e Trieste, la Comunità montana del Carso e i Comuni interessati, un apposito accordo di programma per la perimetrazione delle aree protette ai sensi degli articoli 3 e 6 all'interno della perimetrazione del parco naturale prevista dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.

(5)

3. Il perimetro delle aree protette di cui al comma 2 deve comprendere almeno le aree definite ai sensi della legge 1 giugno 1971, n. 442, e non già perimetrate ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, assicurando continuità territoriale fra le stesse lungo la fascia di confine.

4. All'interno del perimetro di cui al comma 3, la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fra gli Enti di cui al comma 2 del presente articolo definisce le zone da destinare ad aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e a parco intercomunale, formulando altresì conseguenti proposte istitutive.

(6)

5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformità a quanto previsto dall'articolo 31.

(1)

6.

( ABROGATO )

(7)

7.

( ABROGATO )

(2)

8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana del Carso adegua la propria dotazione organica di personale in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, le specifiche figure professionali nel settore naturalistico, forestale e della gestione territoriale.

9.

( ABROGATO )

(3)(4)

Note:

Comma 5 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 33/2002

Comma 7 abrogato da art. 44, comma 2, L. R. 33/2002

Comma 9 sostituito da art. 44, comma 3, L. R. 33/2002

Comma 9 abrogato da art. 2, comma 65, lettera d), L. R. 18/2011

Parole soppresse al comma 2 da art. 221, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 4 da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 6 abrogato da art. 221, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012