Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 54

(Ente gestore del Parco naturaledelle Prealpi Giulie)

(3)

1. È istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:

a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;

b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;

c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;

d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;

e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;

f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;

g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra i nomi proposti dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;

h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione;

i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;

l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Comune, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b).

(1)(2)(4)(5)(6)

3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.

(7)

4.

( ABROGATO )

(8)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 13/1998

Comma 2 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011

Parole sostituite alla lettera m bis) del comma 2 da art. 220, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite alla lettera g) del comma 2 da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse alla lettera h) del comma 2 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021