Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 40 sexies

(Contributi per parchi comunali e intercomunali)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a copertura delle spese di gestione del parco comunale o intercomunale, ai Comuni singoli o associati di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 60 per cento della spesa ammissibile.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.