Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 39

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.

(2)

2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.

(1)(3)

2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.

(4)

3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.

(5)

4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.

(6)

5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le località o le cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'Organo gestore.

(7)(8)

6. L'Organo gestore, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.

(9)

6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.

(10)

7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 è eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

8.

( ABROGATO )

(11)

9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 5/2007.

(12)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 13/1998

Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Comma 4 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

10  Comma 6 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

11  Comma 8 abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021

12  Parole sostituite al comma 9 da art. 35, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021