Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 28

(Controllo sostitutivo)

1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

2. Gli organi dell'Ente parco possono essere sciolti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, per grave violazione di legge e regolamento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, ovvero per altre gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento.

(1)

3. Gli organi dell'Ente parco sono inoltre sciolti, con le modalità di cui al comma 2, qualora il rendiconto di gestione annuale presenti un disavanzo di amministrazione per due esercizi consecutivi.

(2)

4. Nel caso di scioglimento la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, provvede alla nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.

(3)

5. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 4 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021