Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 25

(Amministrazione del patrimonio e contabilità)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione.

2. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente; il rendiconto di gestione deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

(1)(2)

3. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti strumentali della Regione.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 12/2018

Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 20/2021