Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 24
(Consulta) (1)
1. Ciascun Ente parco ha facoltà di istituire e disciplinare, con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo, le modalità di istituzione e funzionamento della Consulta dei rappresentanti di associazioni, categorie economiche e organizzazioni di categoria agricole e forestali maggiormente rappresentative nel territorio del parco, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, per esprimere pareri su programmi e interventi riguardanti l'attività dell'Ente e per presentare proposte, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.
Note:1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 20/2021