Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 29/09/2022

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente articolo.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 59, L. R. 20/2000
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 60, L. R. 20/2000
4Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 18/2004
5Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
6Comma 1 bis aggiunto da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
7Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 73, L. R. 22/2010
8Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 222, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 222, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
10La lettera a) del comma 1 e il comma 2 del presente articolo sono ripristinati nella versione precedente all'intervento modificativo dell'art. 222 L.R. 26/2012, per effetto dell'abrogazione del medesimo art. 222 ad opera dell'art. 15 L.R. 21/2013.
11Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L. R. 13/1998
2Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
3Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
4Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
5Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
6Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
7Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
8Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
9Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
10Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
11Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
12Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
13Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
14Lettera p) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
15Lettera q) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
16Lettera r) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
17Lettera s) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
18Lettera t) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
19Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
20Lettera v) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
21Lettera z) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
22Parole sostituite al comma 3 da art. 144, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
23Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 75
3. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, la lettera d) del comma 2 è abrogata.
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 14, comma 7, L. R. 7/2001
Art. 77
 (Abrogazioni)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
2Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Comma 9 bis aggiunto da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 2, L. R. 33/1997
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 33/1997
5Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 79
1. Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio biodiversità.
3. Per l'incremento e il miglioramento del patrimonio naturalistico regionale la Regione è autorizzata ad acquisire o gestire, anche mediante accordi con enti pubblici e soggetti privati, aree di interesse naturalistico.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/1998
4Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
5Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
6Comma 4 quater aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
7Comma 4 quinquies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
8Comma 4 sexies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 37, L. R. 20/2000
10Parole soppresse al comma 4 ter da art. 1, comma 61, L. R. 20/2000
11Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 4, L. R. 18/2004
12Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
13Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
14Comma 4 bis abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
15Comma 4 ter abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
16Comma 4 quater abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
17Comma 4 quinquies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
18Comma 4 sexies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 6 bis, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
20Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 80
1. All'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo le parole << gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, >> sono inserite le parole << fatta eccezione per quelli individuati dall'articolo 16 della medesima legge regionale 22/1982, >>.
Art. 82
1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, o dal PCS di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).
Note:
1Articolo sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 84
 (Norme finanziarie)
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
14. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.
16. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
22. Nell' ambito delle finalità previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all' articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
Note:
1Parole sostituite al comma 18 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Parole sostituite al comma 18 da art. 9, comma 8, L. R. 13/1998
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
4Comma 4 sostituito da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016
5Parole soppresse al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6Parole soppresse al comma 4 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021