Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
CAPO V
 DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARSO
E PER L'AREA DEL TARVISIANO
Art. 55
 (Area protetta del Carso)
1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso.
3. Il perimetro delle aree protette di cui al comma 2 deve comprendere almeno le aree definite ai sensi della legge 1 giugno 1971, n. 442, e non già perimetrate ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, assicurando continuità territoriale fra le stesse lungo la fascia di confine.
4. All'interno del perimetro di cui al comma 3, la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fra gli Enti di cui al comma 2 del presente articolo definisce le zone da destinare ad aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e a parco intercomunale, formulando altresì conseguenti proposte istitutive.
8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana del Carso adegua la propria dotazione organica di personale in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, le specifiche figure professionali nel settore naturalistico, forestale e della gestione territoriale.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 33/2002
2 Comma 7 abrogato da art. 44, comma 2, L. R. 33/2002
3 Comma 9 sostituito da art. 44, comma 3, L. R. 33/2002
4 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 65, lettera d), L. R. 18/2011
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 221, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
7 Comma 6 abrogato da art. 221, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
Art. 56
 (Area del Tarvisiano)
1. La Regione, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge regionale 52/1991, promuove, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la formazione di un piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano comprendente il territorio dei Comuni di Dogna, Chiusaforte, Pontebba, Malborghetto- Valbruna e Tarvisio, al fine di rendere congruente e complementare il processo di pianificazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.