Art. 40 bis
(Trasferimento risorse agli Enti parco per spese di perseguimento dei fini istituzionali)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di funzionamento e investimento finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali:
a) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane;
b) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
2. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse per le spese di funzionamento è disposta, all'esito dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.
2 bis. La concessione delle risorse per le spese di investimento è disposta entro il 28 febbraio, nel limite delle risorse disponibili, previa presentazione di una richiesta di trasferimento entro il 31 ottobre dell'anno precedente, corredata della relazione descrittiva degli interventi e del quadro economico.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse aggiuntive a quelle disposte dal comma 1, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio, a fronte di maggiori entrate proprie dell'Ente parco accertate sulla base delle evidenze contabili del bilancio consuntivo annuale rispetto a quello della precedente annualità. La ripartizione delle risorse è operata in uguale misura tra tutti gli aventi diritto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 41, lettera c), numero 1), L. R. 9/2026
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 41, lettera c), numero 2), L. R. 9/2026
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 41, lettera c), numero 3), L. R. 9/2026
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 41, lettera c), numero 4), L. R. 9/2026
Art. 40 ter
(Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali, agli organi gestori individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2:
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
e)
( ABROGATA )
f)
( ABROGATA )
g)
( ABROGATA )
h)
( ABROGATA )
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 1, presentano al Servizio competente in materia di biodiversità il programma delle spese gestionali che intendono effettuare per la successiva annualità di gestione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 3, secondo lo schema di domanda approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.
4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al Servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
4 bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2, in caso di esigenze di spesa imprevedibili e urgenti, collegate a obblighi discendenti da disposizioni cogenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ulteriori risorse ai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, comunque, le domande vengono archiviate alla fine dell'esercizio finanziario. Le risorse possono essere erogate in via anticipata fino alla misura del 100 per cento dell'importo impegnato.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 3/2024
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
4 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
5 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
6 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
7 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
8 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
9 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
10 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
11 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
12 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 41, lettera d), numero 2), L. R. 9/2026
Art. 40 quater
(Contributi ai gestori delle aree della Rete Natura 2000)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti cui è attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, commi 4, lettera a), e 4 bis, della
legge regionale 7/2008, per la copertura delle spese da sostenere, per la successiva annualità, fino al massimo del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili.
2.
Con bando, emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, sono determinati:
a) il termine di presentazione delle domande;
b) le risorse disponibili;
c) il massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;
d) l'elenco delle spese ammissibili;
e) le modalità di rendicontazione.
2 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
3. Nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la percentuale di cui al comma 1 è ridotta in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023 per i quali sia già intervenuta la concessione dei contributi richiesti.
Art. 40 quinquies
(Contributi agli organi gestori delle riserve per interventi strutturali e acquisto di immobili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili e di mezzi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Con bando approvato dalla Giunta regionale sono approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal
capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il bando può prevedere l'erogazione in via anticipata degli incentivi senza presentazione di garanzie.
4 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi per l'acquisto di immobili sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 41, lettera e), numero 1), L. R. 9/2026
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 41, lettera e), numero 2), L. R. 9/2026
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 41, lettera e), numero 2), L. R. 9/2026
6 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 41, lettera e), numero 3), L. R. 9/2026
7 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 41, lettera e), numero 4), L. R. 9/2026
8 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 41, lettera e), numero 4), L. R. 9/2026
Art. 40 sexies
(Contributi per parchi comunali e intercomunali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a copertura delle spese di gestione del parco comunale o intercomunale, ai Comuni singoli o associati di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 60 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
Art. 40 septies
(Contributi per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali di cui all'articolo 4, contributi per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
Art. 40 octies
1. I trasferimenti di cui agli articoli 40 bis e 40 ter e i contributi di cui agli articoli 40 quater, 40 quinquies e 40 sexies, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché trasferiti o concessi a favore di enti pubblici per l'esercizio di funzioni pubbliche.
2. I contributi di cui all'articolo 40 septies sono concessi in osservanza del regime "de minimis".
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.