Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
CAPO II BIS
 INCENTIVI A FAVORE DELLE AREE NATURALI
Art. 40 bis
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse aggiuntive a quelle disposte dal comma 1, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio, a fronte di maggiori entrate proprie dell'Ente parco accertate sulla base delle evidenze contabili del bilancio consuntivo annuale rispetto a quello della precedente annualità. La ripartizione delle risorse è operata in uguale misura tra tutti gli aventi diritto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 41, lettera c), numero 1), L. R. 9/2026
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 41, lettera c), numero 2), L. R. 9/2026
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 41, lettera c), numero 3), L. R. 9/2026
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 41, lettera c), numero 4), L. R. 9/2026
Art. 40 ter
3. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.
4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al Servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 3/2024
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
4 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
5 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
6 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
7 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
8 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
9 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
10 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
11 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
12 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 41, lettera d), numero 2), L. R. 9/2026
Art. 40 quater
3. Nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la percentuale di cui al comma 1 è ridotta in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023 per i quali sia già intervenuta la concessione dei contributi richiesti.
Art. 40 quinquies
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 41, lettera e), numero 1), L. R. 9/2026
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 41, lettera e), numero 2), L. R. 9/2026
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 41, lettera e), numero 2), L. R. 9/2026
6 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 41, lettera e), numero 3), L. R. 9/2026
7 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 41, lettera e), numero 4), L. R. 9/2026
8 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 41, lettera e), numero 4), L. R. 9/2026