Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
SEZIONE V
 Disposizioni comuni per la gestione, la promozione e lo sviluppo sostenibile di parchi e riserve
Art. 33
 (Indennizzi e incentivi)
4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.
5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.
9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.
10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
6 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
7 Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
8 Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
9 Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10 Parole sostituite al comma 9 da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 36
 (Disciplina della gestione della fauna)
4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 394/1991, l'Organo gestore può autorizzare o disporre, all'interno del territorio del parco e della riserva, i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo, ivi compreso il personale del corpo forestale regionale. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), concordato con il competente Servizio della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall' articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e a tre chilometri nelle rimanenti zone.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 43, comma 36, L. R. 30/1999
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
3 Ripristinate parole al comma 6 per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. L.R. 18/2000.
4 Comma 5 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 16/2008
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 30, comma 2, L. R. 16/2008
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 218, comma 1, L. R. 26/2012
7 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
9 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
10 Parole aggiunte al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
11 Parole sostituite al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
12 Comma 5 bis sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
13 Parole sostituite al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
14 Parole soppresse al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
15 Parole aggiunte al comma 7 da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
16 Parole sostituite al comma 8 da art. 32, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
Art. 39
 (Sanzioni)
1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 13/1998
2 Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5 Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6 Comma 4 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7 Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
11 Comma 8 abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
12 Parole sostituite al comma 9 da art. 35, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021