Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
SEZIONE III
 Gestione del parco
Art. 19
 (Ente gestore del parco)
4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.
5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.
6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attività, esclusa la vigilanza, può stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.
Note:
1 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 12/2018
3 Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 20
 (Organi)
Note:
1 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 22
 (Consiglio direttivo)
3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 18, comma 38, L. R. 13/2002
3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 18, comma 39, L. R. 13/2002
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 216, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 7 sostituito da art. 216, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
7 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
8 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
10 Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
11 Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
12 Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
13 Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
14 Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
15 Parole sostituite alla lettera m) del comma 4 da art. 17, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021
16 Lettera m bis) del comma 4 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera i), L. R. 20/2021
17 Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera j), L. R. 20/2021
18 Parole sostituite al comma 7 da art. 17, comma 1, lettera k), L. R. 20/2021
Art. 23
1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 39/2010, nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 35, L. R. 24/2009
2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 27
4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 217, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5 Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6 Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7 Comma 7 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
Art. 28
 (Controllo sostitutivo)
1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.
5. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021