Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 84
 (Norme finanziarie)
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
14. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.
16. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
22. Nell' ambito delle finalità previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all' articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
Note:
1 Parole sostituite al comma 18 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Parole sostituite al comma 18 da art. 9, comma 8, L. R. 13/1998
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
4 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021