Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 8
4. Il Presidente può invitare nella seduta del Comitato, a titolo consultivo, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
5. I pareri del Comitato sono resi entro sessanta giorni; trascorso tale termine senza che sia stato reso il parere e il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021, è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.
9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021. Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004
3 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 18/2004
4 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 1, L. R. 7/2008
5 Articolo sostituito da art. 13, comma 12, L. R. 22/2010
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 15/2016
7 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
10 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
11 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021
12 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 20/2021
13 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 20/2021
14 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
15 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2021
16 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 20/2021
17 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 20/2021
18 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 20/2021
19 Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 20/2021
20 Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 20/2021
21 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
22 Comma 6 sostituito da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
23 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
24 Comma 9 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021