7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla presente legge, continua a trovare applicazione, fino all'entrata in vigore delle rispettive disposizioni regolamentari di cui all'articolo 18, la disciplina della
legge regionale 15/1991, già prevista per i territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, nel testo antecedentemente vigente.
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.