Art. 47
(Istituzione della Riserva naturale
della Foce dell'Isonzo)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 7), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 3 sostituito da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021