Art. 44 bis
(Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan)
1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4 bis), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. L'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Articolo aggiunto da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 12/2018
4Parole sostituite al comma 3 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021