Art. 43 bis
(Istituzione della Riserva naturale della Val Alba)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3 bis), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. L'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 17/2008
2 Articolo aggiunto da art. 21, comma 3, L. R. 17/2006
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021