Art. 41
(Istituzione del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)
1. È istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 1), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 3 sostituito da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021