Art. 40 sexies
(Contributi per parchi comunali e intercomunali)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi, a copertura delle spese di gestione del parco comunale o intercomunale, ai Comuni singoli o associati di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversitā, sono stabiliti i criteri e le modalitā di concessione dei contributi che non possono superare il 60 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.