Art. 40 quater
(Contributi ai gestori delle aree della Rete Natura 2000)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi ai soggetti cui č attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, commi 4, lettera a), e 4 bis, della
legge regionale 7/2008, per la copertura delle spese da sostenere, per la successiva annualitā, fino al massimo del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili.
2.
Con bando, emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversitā, sono determinati:
a) il termine di presentazione delle domande;
b) le risorse disponibili;
c) il massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;
d) l'elenco delle spese ammissibili;
e) le modalitā di rendicontazione.
2 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessitā di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
3. Nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la percentuale di cui al comma 1 č ridotta in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023 per i quali sia giā intervenuta la concessione dei contributi richiesti.