Art. 40 bis
(Trasferimento risorse agli Enti parco per spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali)
1.
L'Amministrazione regionale č autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali:
a) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane;
b) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
2. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse di cui al comma 1 č disposta, all'esito dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversitā, nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.
3. L'Amministrazione regionale č autorizzata a trasferire risorse aggiuntive a quelle disposte dal comma 1, nel limite massimo della disponibilitā annuale del pertinente capitolo di bilancio, a fronte di maggiori entrate proprie dell'Ente parco accertate sulla base delle evidenze contabili del bilancio consuntivo annuale rispetto a quello della precedente annualitā. La ripartizione delle risorse č operata in uguale misura tra tutti gli aventi diritto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.