Art. 40
(Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.
1 bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di foreste che provvede a introitare i relativi proventi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 219, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 3, comma 7, L. R. 8/2024