Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 4
1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 13/1998
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 13/1998
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 1, comma 58, L. R. 20/2000
4 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 1, comma 58, L. R. 20/2000
5 Comma 2 bis sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 24/2006
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 87, comma 1 ter, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 87, comma 1 bis, L. R. 9/2007 nel testo modificato da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
8 Lettera b) del comma 2 bis sostituita da art. 5, comma 2, L. R. 24/2016
9 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2 bis, stabilita da art. 5, comma 3, L. R. 24/2016
10 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2021