Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 33
 (Indennizzi e incentivi)
4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.
5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.
9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.
10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
6 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
7 Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
8 Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
9 Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10 Parole sostituite al comma 9 da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021