Art. 32
1. Ciascun Organo gestore della riserva ovvero di pił riserve limitrofe ha la facoltą di istituire una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, che esprime parere su programmi e interventi riguardanti l'attivitą della riserva.
2. Le modalitą di istituzione e il funzionamento della Consulta di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 20/2021