Art. 30
(Personale)
1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale.
3. Le funzioni di tutela di cui all'articolo 57, comma 2, nonché quelle di vigilanza ai sensi dell'articolo 38 sono comunque svolte da personale del Corpo forestale regionale.
5. Al personale assunto direttamente dall'Ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, nonché le procedure di contrattazione di lavoro del personale della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 21, L. R. 13/1998
2 Comma 2 abrogato da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Comma 4 abrogato da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021