Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 3
 (Parchi e riserve naturali regionali)
1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i pił elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della biodiversitą e allo sviluppo ecosostenibile.
2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988e alla legge regionale 24/2006), l'Amministrazione regionale utilizza prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti Natura 2000 individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021