Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 28
 (Controllo sostitutivo)
1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.
5. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021