Art. 27
1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di biodiversitą che provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversitą. Decorso inutilmente tale termine le deliberazioni diventano comunque esecutive.
4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.
8. Gli atti che non rientrano nel comma 1 diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente parco, da effettuarsi entro otto giorni dall'adozione. Qualora il Consiglio direttivo ravvisi il carattere d'urgenza, il medesimo dispone che la deliberazione sia immediatamente esecutiva.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 217, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5 Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6 Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7 Comma 7 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021