1.
Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:
a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici;
b) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;
d) gli eventuali redditi patrimoniali;
e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d' ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
f) i proventi delle attivitą commerciali, promozionali, di offerta turistico ricettiva;
g) i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39;
h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivitą dell'Ente.
1 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021