Art. 22
(Consiglio direttivo)
1.
Il Consiglio direttivo è composto:
a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati;
b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco;
c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette;
d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;
d bis) un giovane o una giovane di età compresa fra i 18 e 30 anni designato di concerto dai Sindaci il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco: il Consiglio direttivo è nominato senza il componente se la designazione è espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.
2. Del Consiglio direttivo fanno altresì parte a tutti gli effetti i Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle riserve delle quali l'Ente parco assume la gestione, con le modalità di cui all'articolo 31. La partecipazione al Consiglio direttivo consegue all'avvenuta assunzione della gestione, anche successivamente alla formale costituzione della stessa.
3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.
4.
Il Consiglio direttivo delibera:
a) la nomina del Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1;
b) all'unanimità dei presenti, la nomina dei componenti della Giunta esecutiva e dei sostituti;
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
e) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;
f) la disciplina delle attività individuate dal regolamento, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);
g) il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;
h) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, comprensivo della determinazione della dotazione organica dell'Ente parco;
i)
( ABROGATA )
l) la partecipazione a società e associazioni;
m) i pareri di cui all'articolo 19, commi 3, lettera a), e 5;
m bis) l'approvazione del disciplinare di cui all'articolo 33 bis, comma 2.
5. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità.
6. I componenti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato; quelli di cui al comma 1, lettera b), fino alla successiva elezione degli organi del Comune rispettivamente rappresentato. Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.
7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di biodiversità, entro quindici giorni dalla data della nomina.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 18, comma 38, L. R. 13/2002
3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 18, comma 39, L. R. 13/2002
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 216, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 7 sostituito da art. 216, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
7 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
8 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
10 Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
11 Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
12 Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
13 Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
14 Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
15 Parole sostituite alla lettera m) del comma 4 da art. 17, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021
16 Lettera m bis) del comma 4 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera i), L. R. 20/2021
17 Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera j), L. R. 20/2021
18 Parole sostituite al comma 7 da art. 17, comma 1, lettera k), L. R. 20/2021