Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 19
 (Ente gestore del parco)
4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.
5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.
6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attività, esclusa la vigilanza, può stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.
Note:
1 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 12/2018
3 Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021