Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 17
 (Procedure di formazione del PCS)
2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.
5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltā di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 17/2006
2 Parole soppresse al comma 7 da art. 21, comma 2, L. R. 17/2006
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 65, lettera b), L. R. 18/2011
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 215, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
7 Comma 6 sostituito da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
9 Parole sostituite al comma 9 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021