Art. 16
(Attivitą agricole e silvo-pastorali)
1. Le attivitą agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.
2.
I PCS, al fine di consentire la continuitą delle attivitą di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente:
a)
per le attivitą agricole:
1) delle colture e degli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione dell'area protetta per i quali deve essere garantita l'economicitą aziendale;
2) della possibilitą di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attivitą agricole;
3) della possibilitą di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche;
b)
per le attivitą silvo-pastorali:
1) delle zone destinate a pascolo o a prato pascolo e delle zone forestate al momento dell'istituzione dell'area protetta;
2) della gestione dei pascoli, dei prati pascoli e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia;
3) della possibilitą di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attivitą silvo-pastorali;
4) della possibilitą di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche.
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, comma 1, limitatamente alle zone RG e RP dei PCS dei parchi.
Note:
1Numero 2) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
2Parole aggiunte al numero 1) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
3Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
4Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021
5Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021