Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 12
 (Contenuti del PCS)
1. Il PCS contiene:
a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;
c) la perimetrazione delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici e alle attività agricole e forestali presenti nel parco o nella riserva;
d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;
e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;
f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;
g) l' individuazione delle attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.
2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione può essere limitata alla sola zona RN.
Note:
1 Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021