Art. 11
(Piano di conservazione e sviluppo)
1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17, in coerenza con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000.
2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 12, L. R. 18/2000
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 2, L. R. 22/2012
3Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 20/2021