Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettivitą l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, individua biotopi naturali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali nel rispetto del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e del piano paesaggistico regionale.
1 bis. La Regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate.
2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 52, L. R. 4/1999
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 8/2022