Art. 69
( ABROGATO )
Note:
1 Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente articolo.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 59, L. R. 20/2000
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 60, L. R. 20/2000
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 18/2004
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
7 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 73, L. R. 22/2010
8 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 222, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 222, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
10 La lettera a) del comma 1 e il comma 2 del presente articolo sono ripristinati nella versione precedente all'intervento modificativo dell'art. 222 L.R. 26/2012, per effetto dell'abrogazione del medesimo art. 222 ad opera dell'art. 15 L.R. 21/2013.
11 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018
Art. 70
( ABROGATO )
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L. R. 13/1998
2 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
4 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
5 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
6 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
7 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
8 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
9 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
10 Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
11 Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
12 Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
13 Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
14 Lettera p) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
15 Lettera q) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
16 Lettera r) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
17 Lettera s) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
18 Lettera t) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
19 Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
20 Lettera v) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
21 Lettera z) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
22 Parole sostituite al comma 3 da art. 144, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
23 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018
Art. 79
(Attribuzione e gestione dei beni mobili e immobili)
1. Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio biodiversità.
2.
Per la gestione dei beni immobili attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio competente in materia di biodiversità, il Servizio provvede:
a) alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e alle opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in amministrazione diretta o in appalto secondo le procedure del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
b) agli interventi necessari alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e per l'acquisizione e gestione di terreni di particolare pregio naturalistico.
3. Per l'incremento e il miglioramento del patrimonio naturalistico regionale la Regione è autorizzata ad acquisire o gestire, anche mediante accordi con enti pubblici e soggetti privati, aree di interesse naturalistico.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/1998
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
6 Comma 4 quater aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
7 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
8 Comma 4 sexies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 37, L. R. 20/2000
10 Parole soppresse al comma 4 ter da art. 1, comma 61, L. R. 20/2000
11 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 4, L. R. 18/2004
12 Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
13 Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
14 Comma 4 bis abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
15 Comma 4 ter abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
16 Comma 4 quater abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
17 Comma 4 quinquies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
18 Comma 4 sexies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 6 bis, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
20 Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 84
(Norme finanziarie)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.
3.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione << Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali finanziamenti annui per le spese di funzionamento e il perseguimento dei fini istituzionali, per il triennio di riferimento e nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione.
5.
Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, così ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:
a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.
6.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a)
per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:
1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b)
per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:
1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.
8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
14. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.
15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della
legge regionale 11/1983 >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.
16. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.
18. Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, è autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
22. Nell' ambito delle finalità previste dalla
legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all'
articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della
legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24.
25.
Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a)
per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;
3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;
b)
per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;
c)
per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.
26.
All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>;
b) lire 950 milioni dal capitolo 3000;
c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.
Note:
1 Parole sostituite al comma 18 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Parole sostituite al comma 18 da art. 9, comma 8, L. R. 13/1998
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
4 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021