Art. 50
(Istituzione della Riserva naturale
del Monte Lanaro)
1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 10), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021