﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 19 settembre 1996

      , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in  Friuli  e  modifiche  alla legge  regionale  16/1996  in materia di edilizia convenzionata.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    In  considerazione dei maggiori costi per  oneri fiscali delle opere assistite dai contributi previsti  dalle leggi   regionali  di  intervento  nelle  zone  terremotate, conseguenti  alla  cessazione del  beneficio  dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 40  del decreto  legge  18 settembre 1976, n.  648, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 30  ottobre  1976,  n.  730,  e successive   modificazioni   ed   integrazioni,   la   spesa ammissibile  a contributo è incrementata della  percentuale del quattro per cento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    L'aliquota percentuale indicata al  comma  1  è applicata:<p style="text-align: justify;">a)    al costo determinato ai sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,  e  loro successive modifiche ed integrazioni,  per  gli alloggi  e, rispettivamente, per i vani adibiti ad attività produttiva, nel caso di opere di ricostruzione assistite dai contributi della citata legge regionale 63/1977;</p><p style="text-align: justify;">b)    all'importo  dei  lavori,  come  risultante  dal progetto  approvato, nel caso di opere di riparazione  e  di consolidamento  antisismico  degli  edifici  assistite   dai contributi previsti rispettivamente dalle leggi regionali 20 giugno  1977,  n.  30,  e 13 maggio  1988,  n.  30,  e  loro successive modificazioni ed integrazioni;</p><p style="text-align: justify;">c)    all'importo  dei  lavori,  come  risultante  dal progetto   approvato,  nel  caso  di  opere  assistite   dai contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre   1980,   n.   45,  e  successive   modifiche   ed integrazioni,   relative   al  consolidamento,   ripristino, ricostruzione  e  nuova  costruzione  di  muri  di  sostegno finalizzati  alla  riparazione o  alla  ricostruzione  degli edifici;</p><p style="text-align: justify;">d)    all'importo  dei  lavori,  come  risultante  dal progetto   approvato,  nel  caso  di  opere  assistite   dai contributi previsti dagli articoli 30 della legge  regionale 2  maggio 1988, n.  26, e 81 della legge regionale 18 ottobre 1990,   n.   50,   e   loro  successive   modificazioni   ed integrazioni,  intese ad eliminare fenomeni di infiltrazione d'acqua  dagli edifici riparati o ricostruiti con i benefici delle  leggi  regionali 30/1977 e 63/1977 e loro  successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L'incremento contributivo previsto dal comma 1 è riconosciuto limitatamente:<p style="text-align: justify;">a)  ai  soggetti  titolari  dei   contributi  previsti dall'articolo  15,  primo  comma, lettera  a),  della  legge regionale    30/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni;</p><p style="text-align: justify;">b)  ai  soggetti  titolari dei contributi previsti dal capo  III della legge regionale 30/1977 purché essi stessi, o i loro danti causa, occupassero l'immobile alla data degli eventi sismici;</p><p style="text-align: justify;">c)  ai  soggetti  titolari   dei  contributi  previsti dai capi I  e III  del  titolo  III  della  legge  regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;</p><p style="text-align: justify;">d)  ai soggetti titolari dei contributi previsti dalla legge regionale 30/1988;</p><p style="text-align: justify;">e)  ai  soggetti  titolari   dei  contributi  previsti dall'articolo 18 della legge regionale 45/1980 e  successive modifiche ed integrazioni, purché finalizzati a riparare  o a  ricostruire  edifici assistiti dai contributi  richiamati alle lettere a), b) e c);</p><p style="text-align: justify;">f)  ai soggetti titolari dei contributi previsti dagli articoli  30 della legge regionale 26/1988 e 81 della  legge regionale   50/1990  e  loro  successive  modificazioni   ed integrazioni, purché finalizzati ad eliminare  fenomeni  di infiltrazioni di acqua dagli edifici riparati o  ricostruiti con i contributi richiamati alle lettere a), b) e c).</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   I contributi concessi anteriormente alla data  di entrata  in  vigore  della presente  legge  ai  sensi  delle disposizioni   richiamate  al   comma   3   possono   essere rideterminati applicando la maggiorazione prevista dal comma 1,  su domanda da presentarsi all'autorità concedente entro centoventi   giorni  dalla  predetta  data,  a  favore   dei beneficiari  che alla medesima data abbiano in corso  lavori non  assistiti  dal beneficio dell'esenzione  IVA  in  forza dell'articolo  2  terdecies del decreto legge  30  settembre 1994, n.  564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Le  disposizioni del presente  articolo  non  si applicano agli interventi pubblici per i quali l'IVA  dovuta per   l'esecuzione  dei  relativi  lavori  deve   intendersi compresa,   in   via  di  interpretazione   autentica,   nel contributo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 138, comma 30, L. R. 13/1998 con effetto dal 20 settembre 1996, data di entrata in vigore della L.R. 40/96, come previsto dal comma 31 del medesimo articolo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Il  divieto di cumulo previsto dall'articolo  48 della  legge regionale 24 aprile 1978, n.  25, non si applica nei  confronti dei soggetti che hanno presentato la  domanda di   contributo  ai  sensi  dell'articolo  19  della   legge regionale  11  gennaio  1982, n.  2, così  come  sostituito dall'articolo  43  della  legge regionale  26/1988,  per  la riparazione di un alloggio danneggiato dagli eventi  sismici del 1976 qualora in favore del medesimo nucleo familiare sia già  stato  concesso,  nei  limiti  dell'importo  di  stima risultante  dal  verbale  di  accertamento  danni   di   cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n.  17, e comunque  per un importo non superiore a lire 6 milioni,  un beneficio  ai  sensi dell'articolo 23 della legge  regionale 30/1977.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Le  disposizioni di cui al comma 1 si  applicano soltanto  nei  casi  in  cui,  attraverso  l'intervento   di riparazione   attuato,   non   sia   stata   conseguita   la ricettività abitativa minima secondo le previsioni  di  cui al DPGR 5 agosto 1977, n.  16l5/Pres.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Sono fatti salvi i benefici contributivi di  cui all'articolo  19  della legge regionale 2/1982,  così  come sostituito  dall'articolo 43 della legge regionale  26/1988, concessi a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato da familiari conviventi,  in  tempo  utile  e  per  atto  tra  vivi,   la proprietà  piena  ed  esclusiva di un alloggio  danneggiato dagli  eventi  sismici,  già  posseduto  precedentemente  a titolo    di   usufrutto   parziale,   sempreché   l'unità immobiliare  dopo  l'intervento  venga  utilizzata  per   il soddisfacimento delle esigenze abitative del richiedente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  disposto  di cui al comma 1  trova  altresì applicazione qualora in favore dell'immobile danneggiato sia stato  concesso un contributo ai sensi della legge regionale 30/1977, non superiore a lire 6 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Il beneficio contributivo riconosciuto ai  sensi del comma 1 è rideterminato d'ufficio detraendo l'ammontare del contributo erogato di cui al comma 2.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Sono fatti validi, agli effetti contributivi,  i provvedimenti  di  concessione dei contributi  eventualmente disposti  ai  sensi  della  legge regionale  30/1977,  prima dell'entrata  in vigore della presente legge, in  favore  di soggetti  non più titolari dell'immobile danneggiato  dagli eventi  sismici  per  averlo alienato, successivamente  alla data  del  6 maggio 1976, in favore di uno o più  familiari conviventi,   ovvero   in   favore   di   soggetti    legati all'alienante da vincolo di parentela di primo grado.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   I benefici di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 30/1977, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 2/1982, all'articolo 2, comma 1, della legge regionale  26/1988,  e agli articoli  2  e  72  della  legge regionale  11  settembre  1991,  n.  48,  sono  estesi  agli interventi  di  recupero  statico e  funzionale  di  edifici comunque acquisiti al patrimonio disponibile dei Comuni alla data  del 31 dicembre 1994 per destinarli al soddisfacimento delle finalità previste dalle predette disposizioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In via di interpretazione autentica, sono compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 30/1977, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 2/1982, anche gli edifici di proprietà dei Comuni ed adibiti ad uso ricettivo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    I  provvedimenti di spesa eventualmente  assunti prima  dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, in favore  di acquirenti  'mortis  causa'  di  edifici  danneggiati  dagli eventi  sismici destinati ad uso di abitazione,  sono  fatti salvi a tutti gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'importo delle penali per ritardata  esecuzione dei lavori, eventualmente trattenuto sui corrispettivi delle imprese   esecutrici  degli  interventi  edilizi  finanziati mediante  aperture di credito tratte sui capitoli  di  spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, è versato al  Fondo  di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico  e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli-Venezia Giulia.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La Segreteria generale straordinaria è riordinata nei seguenti Servizi:<p style="text-align: justify;">a)   Servizio degli affari amministrativi e contabili;</p><p style="text-align: justify;">b)   Servizio degli affari generali e della consulenza;</p><p style="text-align: justify;">c)   Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  Servizio  degli  affari  amministrativi   e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi  e contabili   di   competenza   della   Segreteria    generale straordinaria  fornendo  altresì il  relativo  supporto  ai Servizi ad indirizzo tecnico, ed in particolare esercita  le competenze  indicate dall'articolo 3, comma 1,  lettere  a), b),  c),  d),  f), g) e q) della legge regionale  13  luglio 1990, n.  31 e successive modifiche ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Il  Servizio  degli  affari  generali  e  della consulenza esercita le competenze indicate dall'articolo  3, comma 1, lettere e), h) e p) della legge regionale 31/1990 e successive   modifiche   ed  integrazioni;   cura   altresì l'elaborazione  dei  testi normativi di iniziativa  giuntale nelle   materie  di  competenza  della  Segreteria  generale straordinaria,  l'aggiornamento  della  raccolta  dei  testi normativi  sulla ricostruzione, la trattazione degli  affari contenziosi  in  collegamento con  l'Ufficio  legislativo  e legale  della Presidenza della Giunta regionale, l'attività di  riscontro  ai  rilievi  degli organi  di  controllo  sui provvedimenti   amministrativi  della  Segreteria   generale straordinaria  in  collegamento con i Servizi  competenti  e fornisce  altresì  il supporto giuridico-amministrativo  ai diversi  Servizi della Segreteria generale straordinaria  al fine  di un corretto svolgimento dell'azione amministrativa; provvede  inoltre alla trattazione degli affari  concernenti il  personale, l'organizzazione interna, i servizi  generali ed i servizi di economato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>     Il  Servizio  degli  interventi  diretti,  dei contratti  e degli affari tecnici cura gli adempimenti  già facenti    capo   alla   contabilità   speciale   soppressa dall'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio  1995,  n. 10,  nonché  quelli di carattere tecnico  della  Segreteria generale   straordinaria  ed  in  particolare  esercita   le competenze  indicate dall'articolo 3, comma 1,  lettere  i), l), m), n) ed o), della legge regionale 31/1990 e successive modifiche  ed integrazioni; esprime pareri tecnico-economici sui  progetti degli interventi finanziati con spesa a carico dei    capitoli    assegnati   alla   Segreteria    generale straordinaria; provvede al rilascio del visto di  congruità per  gli  acquisti, le forniture ed i servizi di  competenza della  Segreteria generale straordinaria; cura la formazione e l'aggiornamento dei prezziari regionali per la concessione dei  contributi e dei finanziamenti con spesa a  carico  dei capitoli  assegnati alla Segreteria generale  straordinaria; coordina  le  attività connesse all'esercizio  dei  compiti consultivi affidati all'Organo di consulenza tecnica di  cui all'articolo  9 della legge regionale 30/1988, e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  provvedendo  altresì   al pagamento  delle competenze spettanti ai componenti  esterni dell'Organo stesso e attende allo svolgimento dell'attività contrattuale   della   Segreteria  generale   straordinaria, esclusa quella rientrante nella competenza di altri Servizi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Al  fine di raccogliere e diffondere  a  livello nazionale  ed  internazionale la documentazione legislativa, amministrativa, tecnica e progettuale elaborata  nell'ambito del  processo  della  ricostruzione, la Segreteria  generale straordinaria, oltre ai servizi di cui al comma 1, si avvale di   due  dirigenti  con  funzioni  di  ricerca,  studio  ed elaborazione di notevole complessità di cui all'articolo 53 della legge regionale 27 marzo 1996, n.  18.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Alla Segreteria generale straordinaria è preposto il Segretario generale straordinario, equiparato a Direttore regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    In  caso  di assenza, impedimento o vacanza  del Segretario  generale straordinario e dei dirigenti  preposti ai  Servizi  di  cui  al  comma 1, trovano  applicazione  le vigenti disposizioni in materia di sostituzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della    presente   legge,   l'Assessore    delegato    alla ricostruzione presenta alla Giunta regionale una proposta di accorpamento  con  altra Direzione  regionale,  in  modo  da valorizzare  la  positiva esperienza e  le  professionalità maturate nella ricostruzione del Friuli terremotato.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>9.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>10.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno effetto dall'1 gennaio 1997.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 10 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 31/1997</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Il Servizio degli affari amministrativi e contabili e' soppresso dall' articolo 14 della L.R. 25/99.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 8 da art. 14, L. R. 25/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(5)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Al fine di assicurare il completamento dell'opera di  ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate  del Friuli-Venezia  Giulia,  i Comuni,  che  abbiano  in  essere incarichi e contratti d'opera previsti dall'articolo 6 della legge  regionale  16 novembre 1987, n.  37, hanno  facoltà, entro   centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore   della presente legge:<p style="text-align: justify;">a)    qualora dispongano di posti vacanti nella pianta organica, appartenenti alle qualifiche funzionali nella  cui area  di  attività si può analogicamente far rientrare  il complesso  delle  prestazioni oggetto  dell'incarico  o  del contratto d'opera, di provvedere alla copertura dei suddetti posti  vacanti, mediante il procedimento di cui ai commi  2, 3, 4, 5, 6 e 7;</p><p style="text-align: justify;">b)    qualora abbiano esaurito le possibilità di  cui alla lettera a), di istituire nella propria pianta organica, in  deroga  alle norme vigenti in materia di impiego  presso gli  enti  locali, un ruolo soprannumerario comprendente  le qualifiche  funzionali nella cui area di attività  si  può analogicamente far rientrare il complesso delle  prestazioni oggetto   dell'incarico  o  del  contratto  d'opera   e   di provvedere  alla  copertura  dei suddetti  posti  d'organico mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.</p><p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    I  soggetti titolari degli incarichi e contratti d'opera  hanno titolo all'inquadramento in ruolo di  cui  al comma  1,  lettere a) e b), subordinatamente  alle  seguenti condizioni, in deroga al limite massimo di età previsto per l'accesso  alle pubbliche amministrazioni e con  riferimento al titolo di studio posseduto:<p style="text-align: justify;">a)   che  siano forniti del titolo di studio e  degli altri  requisiti professionali richiesti per l'accesso  alla qualifica funzionale corrispondente;</p><p style="text-align: justify;">b)   che   abbiano  superato  un  apposito  esame  di idoneità,  costituito da un esame-colloquio, da  sostenersi innanzi ad una commissione comunale all'uopo costituita;</p><p style="text-align: justify;">c)   che  siano  titolari del rispettivo  incarico  o contratto  d'opera  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge.</p><p><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    I  Comuni disciplinano con propria deliberazione consiliare  esecutiva la composizione  ed  il  funzionamento della commissione comunale d'esame.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    I Comuni di cui al comma 1 riservano i posti che si   rendano  vacanti  in  organico  al  riassorbimento  del personale  collocato nel ruolo soprannumerario, appartenente alla corrispondente qualifica funzionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Le spese derivanti dall'inquadramento dei titolari di  contratti  d'opera, limitatamente  agli  oneri  fissi  e continuativi,   sono   rimborsate   ai   Comuni   da   parte dell'Amministrazione  regionale  fino  al  31 dicembre 2000. Fino  alla  medesima  data  sono,  altresì,  rimborsate  ai Comuni  le spese  per  il  personale  di ruolo  destinato  a sostituire quello  inquadrato  in  base al presente articolo che  sia cessato  dal  servizio  per  dimissioni o per altre ragioni.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    I  rimborsi di cui al comma 5 e nei  limiti  ivi indicati  sono  riconosciuti altresì ai  Comuni  delimitati quali    disastrati   e   gravemente   danneggiati   qualora ricomprendano  nella propria pianta organica  soggetti  già titolari   degli  incarichi  e  dei  contratti   d'opera   e inquadrati  nel ruolo soprannumerario, di cui  al  comma  1, lettera  b),  di  altri  Comuni  ed  ivi  trasferiti,  anche qualora  prestino  in  via temporanea la  propria  attività lavorativa in Comuni diversi da quello di appartenenza sulla base di un rapporto convenzionale a termine.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  A far tempo dall'1 gennaio 1997 cessano i rimborsi a  favore dei Comuni che si avvalgono degli incarichi e  dei contratti   d'opera  di  cui  all'articolo  6  della   legge regionale 37/1987.<p><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 5 da art. 138, comma 36, L. R. 13/1998 con effetto dal 20 settembre 1996, data di entrata in vigore della L.R. 40/96, come previsto dal comma 37 del medesimo articolo.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al comma 6 da art. 138, comma 32, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 7 da art. 138, comma 33, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 7 da art. 138, comma 35, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 73, comma 3, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole soppresse al comma 2 da art. 73, comma 4, L. R. 9/1999</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Al fine di assicurare il completamento dell'opera di  ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate  del Friuli-Venezia  Giulia,  i Comuni, che  abbiano  tuttora  in essere rapporti d'impiego temporaneo ai sensi degli articoli 35  della legge regionale 30/1977 e 67 della legge regionale 63/1977,  e  loro successive modificazioni ed  integrazioni, con  personale che sia risultato idoneo allo speciale  esame di  idoneità  previsto  dall'articolo  18  della  legge  11 novembre  1982,  n.  828, hanno facoltà di istituire, entro centoventi  giorni  dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge, un ruolo soprannumerario ad esaurimento  per la  sistemazione in ruolo di detto personale,  in  esenzione dal limite massimo di età.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Al  personale  assunto  ai  sensi  del  presente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico  ed  il trattamento economico in vigore per i dipendenti degli  enti locali  di  pari qualifica funzionale, in deroga  ai  limiti derivanti dalla tipologia dei Comuni, di cui all'articolo  2 delle  norme  emanate con DPR 25 giugno  1983,  n.  347,  ed all'articolo 21 del DPR 13 maggio 1987, n.  268.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Il  riassorbimento dei posti  soprannumerari  ha luogo  con le cessazioni dal servizio a qualsiasi  titolo  o con la collocazione in posti d'organico vacanti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Il  servizio  reso presso gli  enti  locali  nei rapporti  di  impiego  temporaneo  per  le  esigenze   della ricostruzione è riconosciuto ad ogni effetto  al  personale inquadrato in forza del presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Le  spese  derivanti   dall' inquadramento   del personale   soprannumerario  sono  rimborsate   ai   Comuni, limitatamente  agli  oneri fissi e  continuativi,  da  parte dell'Amministrazione  regionale  fino  al  31 dicembre 2000. Fino  alla  medesima  data  sono,  altresì,  rimborsate  ai Comuni  le spese  per  il  personale  di ruolo  destinato  a sostituire quello  inquadrato  in  base al presente articolo che  sia cessato  dal  servizio  per  dimissioni o per altre ragioni.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    I  rimborsi di cui al comma 5 e nei  limiti  ivi indicati  sono  riconosciuti altresì ai Comuni,  delimitati quali   disastrati   e   gravemente   danneggiati,   qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti di  cui al comma 1 di altri Comuni ed ivi trasferiti.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 5 da art. 138, comma 36, L. R. 13/1998 con effetto dal 20 settembre 1996, data di entrata in vigore della L.R. 40/96, come previsto dal comma 37 del medesimo articolo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Con effetto dall'1 gennaio 1994 cessano di trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge   regionale   30/1977,  e  successive   modifiche   ed integrazioni,  concernenti la compilazione degli  elenchi  e l'approvazione degli stessi, mediante decreto del Presidente della  Giunta  regionale, relativi  ad  edifici  danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi di valori ambientali, storici,  culturali  ed etnici connessi  con  l'architettura locale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>     In   via  transitoria  continuano  a   trovare applicazione  le disposizioni dell'articolo  8  della  legge regionale  30/1977,  relative  alla  stipula  da  parte  dei soggetti  interessati  della  prevista  convenzione  per  la conservazione   dello  stato  degli  edifici   e   la   loro destinazione a tutela dei valori che rappresentano,  nonché per   l'utilizzo  dei  vani  eccedenti  il  fabbisogno   dei proprietari.  In  via  transitoria,  continuano  altresì  a trovare  applicazione tutte  le disposizioni dell'articolo 8 della legge  regionale  30/1977,  qualora  alla  data dell'1 gennaio   1994   risulti   essere  già   stata  emessa   la deliberazione della Giunta regionale ivi  prevista  al terzo comma, nell'ambito  del procedimento  di  approvazione degli elenchi  degli edifici rappresentativi di valori ambientali, storici,  culturali  ed  etnici  connessi con l'architettura locale.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   I titolari degli edifici oggetto di cancellazione dagli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale  30/1977,  che  abbiano  titolo  a  conseguire  le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore  delle zone  terremotate,  possono presentare la  relativa  domanda entro  il  termine  di  centoventi  giorni  dalla  data   di comunicazione  del  provvedimento  di  cancellazione  ed  il progetto  esecutivo  o  il contratto di  acquisto  entro  il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di  contributo,  anche  in deroga  alle  previsioni  di  cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre  1984,  n. 53.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Sono  fatti salvi i rapporti contrattuali  ed  i relativi  atti amministrativi assunti in regime  di  proroga della convenzione generale di affidamento dei lavori vigente al 31 dicembre 1992 stipulata dall'Amministrazione regionale per  l'esecuzione  degli interventi di  cui  all'articolo  8 della legge regionale 30/1977.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti  i provvedimenti  di  concessione dei  contributi  disposti  ai sensi   della  legge  regionale  30/1977,  in  deroga   alle previsioni  di  cui  all'articolo 55 della  legge  regionale 53/1984, prima dell'entrata in vigore della presente  legge, nei  casi indicati dall'articolo 16 della legge regionale  4 luglio 1979, n.  35, per la riparazione degli edifici situati nel  territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai  sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n.  15, non   compresi   nella  delimitazione   attuata   ai   sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 30/1977.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 da art. 138, comma 38, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    In via di interpretazione autentica, i parametri di  convenienza economica  stabiliti  con  DPGR  25  gennaio 1980,  n.  072/SGS, per il recupero e la valorizzazione degli edifici schedati e catalogati ai sensi dell'articolo 8 della legge  regionale  30/1977, non si  applicano  per  le  opere finalizzate  ad assicurare il completamento ed  a  garantire l'agibilità di immobili di proprietà pubblica e  destinati a fini pubblici o a pubblico servizio.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Al  fine di valorizzare e diffondere la corretta esecuzione delle opere di recupero e restauro dei principali valori   ambientali,  storici  e  culturali   connessi   con l'architettura    locale,   danneggiati    dal    terremoto, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi da attuare  per le finalità di cui all'articolo 8 della  legge regionale    30/1977,   e   successive   modificazioni    ed integrazioni, promuove la realizzazione di interventi-guida, che costituiscono significativa rappresentazione dell'azione regionale di settore nonché riferimento per metodologie  di recupero  e  per  un  mirato uso  dei  materiali,  anche  in relazione alle diverse aree del territorio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per l'attuazione del  comma  1,  la   Segreteria generale straordinaria, d'intesa con la Direzione  regionale dell'istruzione e cultura e con l'Ente sviluppo artigianato, individua gli interventi da realizzare nonché  le  relative modalità    operative     ed     i     soggetti     esterni all'Amministrazione regionale da coinvolgere.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>     Per  assicurare,  nei  singoli  interventi,  le finalità di valorizzazione e diffusione di cui al comma  1, possono   essere  stipulate  convenzioni  con   associazioni professionali, enti ed istituzioni economiche,  culturali  e scientifiche,  pubbliche e private, operanti nel  territorio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Per  la  progettazione e la realizzazione  degli interventi  che  riguardano, di regola, il recupero-restauro dell'intero  edificio, trovano applicazione le  disposizioni di  cui  all'articolo  8 della legge  regionale  30/1977,  e successive  modificazioni ed integrazioni, ad eccezione  dei limiti di spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    I   maggiori   oneri   per   le   finalità   di valorizzazione e diffusione degli interventi di cui al comma 1,  trovano  copertura,  nel limite  di  lire  3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996, nello stato  di previsione della  spesa  del  bilancio  pluriennale   1996-1998   e del bilancio  di  previsione  1996,  che  presenta   la   dovuta disponibilità.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al comma 2 da art. 138, comma 39, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 5 da art. 138, comma 39, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    È stabilito il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge per  la  presentazione  delle domande  di  contributo  o  di finanziamento  che  in precedenza si potevano  inoltrare  ai Comuni  o  alla  Segreteria  generale  straordinaria,  sulle diverse   leggi   regionali   di   intervento   nelle   zone terremotate,  senza  limiti temporali ovvero  entro  termini stabiliti non a data fissa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle  domande intese ad ottenere i benefici richiamati dalla presente  legge nonché alle domande intese  ad  ottenere  i contributi  in  conto  interessi e i contributi  pluriennali costanti, anche capitalizzati.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Al comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 26/1988,  come  modificato  dall'articolo  27  della   legge regionale 48/1991, le parole &lt;&lt; Entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell' anticipazione, &gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt; Entro tre mesi dalla data del compimento delle procedure di cessione in proprietà delle unità immobiliari agli aventi diritto, &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    La disposizione di cui al comma 1 si applica con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   legge regionale 26/1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 41 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è prorogato al 30 giugno 2006.<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span><span style="">(5)</span><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span><span style="">(10)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Entro il termine indicato al comma 1 vanno conclusi, con atto di formale ricognizione, i procedimenti di occupazione delle aree destinate agli insediamenti abitativi provvisori e al deposito dei materiali di risulta e devono essere almeno iniziati i lavori di rimessa in pristino delle aree medesime in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1 senza che i Comuni abbiano dato inizio ai lavori di rimessa in pristino delle aree, le spese per la corresponsione dell'indennità di occupazione, nonché quelle di ripristino e ristabilimento dei confini delle aree predette sono a carico dei Comuni interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Lo stesso termine perentorio del 30 giugno 2006 si applica, con le conseguenze previste al comma 3, anche ai procedimenti di acquisizione di aree previsti dall'articolo 78 della legge regionale 26/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 9.<p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span><span style="">(6)</span><span style="">(9)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 1/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 52, comma 2, L. R. 1/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 80, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 80, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 10, L. R. 12/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 10, L. R. 12/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 15/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 24/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 24/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 64, L. R. 12/2009</p></p><a name="art18"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  18</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 139, comma 7, L. R. 13/1998</p><a name="art19"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  19</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 139, comma 3, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Le disposizioni previste dall'articolo 130 della legge  regionale  8  giugno 1993, n.  37, sono  estese,  nei limiti  ed alle condizioni ivi previsti, agli interventi  di ricostruzione  delle  unità immobiliari  realizzate  con  i contributi  della  legge  regionale 63/1977,  sempreché  le unità ricostruite siano cedute in proprietà dal Comune  ai singoli  soci di cooperative edilizie non oltre la data  del 31 dicembre 1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Le attrezzature e i mezzi tecnici acquistati  ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1979, n.  67,  messi  a  disposizione dei Comandi provinciali  dei Vigili  del  Fuoco  di Udine e Pordenone sono  trasferiti  a titolo gratuito in proprietà agli stessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    I beni mobili e le attrezzature d'uso scolastico acquisiti, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio  1976, n.  34, e successive modifiche ed integrazioni, dalle Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone,  con aperture  di  credito a favore dei propri  Presidenti,  sono trasferiti  a  titolo gratuito in proprietà  agli  Istituti scolastici destinatari o agli Enti locali competenti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Al  terzo  comma dell'articolo  23  della  legge regionale  63/1977, come sostituito dall'articolo  12  della legge  regionale 45/1980, è aggiunto, in fine, il  seguente periodo: &lt;&lt; Qualora  i provvedimenti ablatori  siano  diretti contro immobili assoggettati a vincolo storico-artistico  ai sensi  della  legge 1 giugno 1939, n.  1089, avuto  riguardo all'articolo  1 della legge 8 agosto 1977, n.   546,  non  è richiesto il nulla-osta dell'amministrazione titolare  della competenza storico-artistica. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    All'articolo  27 della legge regionale  63/1977, come  da  ultimo  modificato  dall'articolo  8  della  legge regionale 37/1993, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  5  bis. Negli stessi termini indicati al comma 1,  il diritto  di  prelazione  può essere  esercitato  anche  dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli  atti  di cessione,  abbiano ottenuto in assegnazione  provvisoria  le unità  immobiliari  ricostruite;  essi  sono  collocati  al termine della graduatoria formata in base ai criteri di  cui all'articolo 29 e graduati, nell'ordine:<p style="text-align: justify;">a)   in  base  alla  data  dell' atto  di  assegnazione provvisoria;</p><p style="text-align: justify;">b)   in base alla consistenza del nucleo familiare;</p><p style="text-align: justify;">c)   in base all'età del componente più anziano della famiglia. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    All'articolo  27 della legge regionale  63/1977, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 6  bis.  Le  disposizioni di cui al comma  6  trovano applicazione   altresì  per  i  vani   destinati   ad   uso produttivo. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    All'articolo  27 della legge regionale  63/1977, come  da  ultimo  modificato  dall'articolo  8  della  legge regionale 37/1993, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 12  bis.  Per gli edifici assoggettati a  vincolo  di interesse storico-artistico, ai sensi della legge  1  giugno 1939,  n.  1089, e successive modificazioni ed integrazioni, la   cessione   delle  unità  immobiliari  ricostruite   è subordinata   alla   stipula   di   una   convenzione    tra l'Amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa  a rendere accessibili in via permanente al pubblico, per la visita, gli androni d'ingresso, i cortili interni  e, in  genere,  gli  spazi di uso comune posti al  piano  terra degli edifici stessi. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Dopo  il  comma 17 dell'articolo 27 della  legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 17 bis. In considerazione delle particolari soluzioni architettoniche  e  distributive  connesse  alla  tutela   e valorizzazione  degli  edifici  assoggettati  a  vincolo  di interesse storico-artistico, ai sensi della legge  1  giugno 1939,  n.  1089, e successive modifiche ed integrazioni,  ai fini   della  determinazione  del  prezzo  di  cessione   in proprietà  delle  unità  immobiliari  comprese   in   tali edifici, il costo totale dell'intervento di cui al  comma  1 è  ridotto del trenta per cento. La riduzione predetta  non si  applica oltre la seconda unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso con riferimento al nucleo familiare  dell'avente diritto alla cessione in  proprietà. La  medesima  riduzione  non si  applica  in  ogni  caso  ai soggetti titolari dei contributi di cui agli articoli  48  e 49. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    All'articolo  27, comma 18 sexies,  della  legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 8 della legge regionale  37/1993,  sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole:  &lt;&lt; L'assegnazione   in  proprietà   degli   edifici ricostruiti  tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente   senza  dare  luogo  ad   atti   di   acquisto immobiliare  soggetti ad autorizzazione governativa  secondo le norme del codice civile. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Il  terzo  comma dell'articolo  55  della  legge regionale  63/1977, come modificato dall'articolo  25  della legge regionale 53/1984, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;    Qualora    il   decesso   o  sopravvenute   cause invalidanti  o  raggiunti limiti  di  età  del  titolare  o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o  soci coadiuvanti,  od  altre  comprovate  cause,  impediscano  la ripresa  dell'attività produttiva esercitata  al  6  maggio 1976   nei   vani  ricostruiti,  il  Sindaco,   sentita   la Commissione  consiliare di cui all'articolo 17  della  legge regionale  30/1977,  può dispensare gli interessati,  prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di ripristinare l'attività   produttiva,  autorizzando,  anche   in   corso d'opera, nei locali ricostruiti o in parte di essi,  l'avvio di  altra attività, da esercitarsi anche sotto una  diversa impresa. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    In  deroga  alle  disposizioni  contenute  negli articoli  30  e  36 della legge regionale  63/1977,  e  loro successive  modificazioni  ed integrazioni,  i  Comuni  sono autorizzati   ad   introitare   nei   bilanci   comunali   i corrispettivi   delle   cessioni,   effettuate   ai    sensi dell'articolo  55  della legge regionale  35/1979,  come  da ultimo  modificato  dall'articolo 35 della  legge  regionale 37/1993, aventi ad oggetto gli alloggi ricevuti in donazione da  enti, istituti, associazioni e governi nell'ambito della solidarietà  nazionale ed internazionale  conseguente  agli eventi  sismici  del 1976, qualora i corrispettivi  medesimi siano  destinati  al finanziamento, ancorché  parziale,  di opere  pubbliche, di interventi di edilizia abitativa  o  di infrastrutture di sviluppo economico e sociale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti di introito  ai bilanci comunali dei corrispettivi di  cessione degli  alloggi effettuati anteriormente alla data di entrata in   vigore   della  presente  legge  in  conformità   alla disposizione del comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Le domande eventualmente presentate prima  della data  di  entrata in vigore della presente  legge  ai  sensi dell'articolo  46  bis della legge regionale  63/1977,  come inserito  dall'articolo 31 della legge regionale  35/1979  e modificato dell'articolo 1 della legge regionale  20  giugno 1983,  n.  63, dai successori per causa di morte dei soggetti indicati   agli  articoli  46,  sesto  comma,  della   legge regionale 63/1977 e 3 della legge regionale 45/1980, e  loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte  valide agli  effetti della concessione dei benefici richiesti anche in  deroga alle disposizioni recate dall'articolo  15  della legge   regionale   26/1988,  e  successive   modifiche   ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   La concessione dei contributi indicati al comma 1 è  subordinata alla presentazione di una domanda di riesame della  pratica alla Segreteria generale straordinaria  entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   La presentazione della domanda indicata al comma 2 produce   l'effetto   dell'annullamento   del   diniego   di contributo   pronunciato  sulla  domanda  originaria   dalla Segreteria  generale  straordinaria  prima  della  data   di entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    I soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui al  titolo  III della legge regionale 63/1977  e  successive modificazioni ed integrazioni, che intendono acquistare  dal Comune,  ai  sensi  dell'articolo 30 della  succitata  legge regionale  63/1977, come da ultimo modificato  dall'articolo 10  della  legge  regionale 37/1993, gli alloggi  realizzati negli ambiti di intervento unitario, rimasti disponibili per mancato  esercizio  del diritto di prelazione  o  per  altra causa, possono esercitare tale diritto, senza necessità  di autorizzazione regionale, anche in un Comune diverso purché compreso  fra  quelli  delimitati ai sensi  dell'articolo  4 della legge regionale 30/1977.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  diritto  di cui al comma 1 non  può  essere esercitato  nei  confronti  degli  alloggi  compresi   negli edifici   assoggettati  a  vincolo  di  interesse   storico- artistico,  ai  sensi  della legge 1089/1939,  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>      In   via   di   interpretazione   autentica, l'Amministrazione regionale può assumere a proprio  carico, nell'ambito  degli interventi di cui all'articolo  75  della legge   regionale   63/1977,  anche  le  spese   concernenti l'acquisizione  di  aree  effettivamente  occupate  per   la realizzazione  di opere di urbanizzazione ancorché  esterne alle  delimitazioni di cui all'articolo  8,  secondo  comma, numero 3), della medesima legge regionale 63/1977.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>     All'articolo  75,  primo  comma,  della  legge regionale  63/1977, e successive modifiche ed  integrazioni, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 5  bis)  il  completamento funzionale  degli  edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale  13 maggio   1988,   n.   30,   e   successive   modifiche    ed integrazioni. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   La categoria di intervento indicata dall'articolo 75,  primo  comma,  numero  5 bis),  della  legge  regionale 63/1977, come inserito dal comma 1 del presente articolo, è ammessa  a  finanziamento, anche in deroga  all'articolo  55 della  legge  regionale 53/1984.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al comma 2 da art. 138, comma 40, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75  della  legge  regionale 63/1977, sono altresì  compresi interventi di completamento di strutture adibite a  caserme, ancorché  già  finanziate  con  i  benefici  previsti  dal medesimo  articolo, volti a realizzare ulteriori alloggi  di servizio  e  le spese relative alla sicurezza in conformità alle vigenti disposizioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo  comma,  della  legge  546/1977,  limitatamente  agli immobili realizzati con le provvidenze di cui al titolo  III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni  ed integrazioni  e  agli  interventi  di  recupero  statico   e funzionale di cui al capo II della legge regionale 30/1977 e successive   modificazioni  ed  integrazioni,  attuati   con intervento  diretto dell'ente pubblico, il Sindaco  rilascia il  certificato di abitabilità o agibilità avuto  riguardo alla   normativa   vigente  all'atto  del   rilascio   della concessione edilizia.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Le deliberazioni regionali di autorizzazione  di spesa  assunte  antecedentemente alla  data  di  entrata  in vigore  della  presente  legge  per  le  finalità  di   cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale  63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni sono valide anche ai  fini del finanziamento di interventi di ricostruzione di alloggi   purché   siano  rispettate   le   finalità   del finanziamento stesso.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    La  proprietà  di  alloggi  non  adeguati  alle esigenze del nucleo familiare dei richiedenti i benefici  di cui  agli  articoli 48 e 49 della legge regionale 63/1977  e successive  modificazioni ed integrazioni, in  pendenza  del procedimento contributivo anteriormente alla data di entrata in  vigore  della  legge regionale 26/1988, non  costituisce condizione  ostativa al fine della concessione dei  benefici richiesti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>     Sono  fatti  salvi  a  tutti  gli  effetti   i provvedimenti   di  concessione  dei  contributi   richiesti assunti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2  bis.</span>  I  provvedimenti di autotutela  eventualmente adottati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente   legge,   con  riferimento  ai  provvedimenti   di concessione fatti salvi a norma del comma 2, sono annullati. Per   effetto   dell'annullamento,  le  somme  eventualmente versate  dagli  interessati  in  seguito  all'adozione   dei provvedimenti  di  autotutela sono loro  restituite.  A  tal fine,  l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture  di  credito  a  favore  dei  Sindaci  dei   Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 138, comma 41, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Sono  fatti  salvi a tutti gli effetti,  per  il conseguimento dei benefici di cui al titolo III della  legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni, gli atti di acquisto stipulati  a  seguito  di specifiche   autorizzazioni   di   competenza   statale    e tardivamente presentati, prima dell'entrata in vigore  della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Con  riferimento al comma 1, i provvedimenti  di diniego  dei  contributi eventualmente assunti  prima  della data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono annullati  e, per l'effetto, le relative domande sono  fatte valide  ai  fini della concessione dei contributi  a  fronte degli atti di acquisto ivi indicati.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale  19  dicembre 1986, n.  55, si applicano  altresì agli  aventi  diritto ai contributi annui  costanti  di  cui all'articolo 16 della legge regionale 30/1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura dell'otto per cento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    In  deroga  al disposto di cui  al  terzo  comma dell'articolo 30 della legge regionale 55/1986,  i  soggetti che  già  si  trovino nelle condizioni di aver  compiuto  i sessant'anni  di  età e di essere già  beneficiari  di  un contributo  annuo costante, possono richiedere il  beneficio della  capitalizzazione entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 3 da art. 140, comma 56, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Quando,  a  motivo  delle  precarie  condizioni statiche degli edifici di proprietà di soggetti richiedenti i  benefici  di  cui  agli articoli  15  e  16  della  legge regionale  30/1988,  non  sia  stato  possibile  dar   corso all'adeguamento   antisismico  dei  predetti   immobili,   i benefici   richiesti   possono   essere   riconosciuti   per l'effettuazione dell'intervento alternativo di ricostruzione dell'edificio medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   A tal fine la domanda prodotta entro i termini è valida  ai  fini  della concessione del contributo  previsto dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 30/1988 per  la ricostruzione dell'immobile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    I  contributi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono riconosciuti   anche   a  coloro  che   abbiano   intrapreso l'intervento di ricostruzione prima dell'entrata  in  vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    In  via  di  interpretazione autentica,  la  non difformità  alle  vigenti disposizioni  urbanistiche,  alla data  di  effettuazione dell'intervento,  delle  opere  già realizzate,  di cui al comma 3 dell'articolo 4  della  legge regionale   30/1988,  è  attestata  in  via   generale   da dichiarazione del Sindaco-funzionario delegato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>     In   via  di  interpretazione  autentica,   le disposizioni  di  cui all'articolo 56 della legge  regionale 53/1984,   trovano   applicazione  anche   ai   fini   della concessione  dei  contributi di  cui  alla  legge  regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    I  provvedimenti di diniego ovvero  di  parziale concessione  dei  contributi assunti  antecedentemente  alla data  di  entrata in vigore della presente legge su  domande tempestivamente presentate, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono utili ai fini della concessione dei contributi  avuto  riguardo  al  disposto di cui al comma 1, avuto  anche  riguardo alla reale situazione  e  consistenza degli edifici.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 138, comma 21, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Anche in pendenza del decreto di concessione del contributo, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30/1988 e successive modificazioni  ed integrazioni  trovano applicazione nei confronti  di  coloro che  hanno  provveduto ad iniziare le opere  di  adeguamento antisismico a seguito del rilascio di concessione edilizia e del decreto di approvazione del progetto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Sono  fatti salvi i provvedimenti di concessione dei  contributi eventualmente assunti prima  della  data  di entrata  in  vigore della presente legge in  conformità  al comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In caso di decesso del  richiedente i benefici di cui  alla legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del  contributo  in  annualità  costanti e la  domanda  dei benefici spettanti al &lt;&lt;  de cuius  &gt;&gt; non  sia stata ripetuta nei  termini  previsti dall'articolo 18 della medesima legge regionale  30/1988,  la  stessa  può  essere  prodotta  dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso   nel   procedimento   contributivo    di    cui all'articolo  18,  comma 1, della legge  regionale  30/1988, presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>     I  provvedimenti   di   diniego  dei  contributi eventualmente  disposti  per  ragioni  di  tardività  nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati  e le  relative  domande sono valide ai fini della  concessione dei contributi richiesti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    I  soggetti interessati ai benefici di cui  alla legge  regionale 30/1988, nei confronti dei quali i  termini per  la presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di  stima siano inutilmente scaduti anteriormente alla  data di  entrata in vigore della presente legge, sono rimessi  in termini,  per un periodo improrogabile non superiore  a  sei mesi,  con le modalità indicate dall'articolo 13, comma  7, della legge regionale 30/1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Le domande di proroga del termine di presentazione dei   progetti   esecutivi  o  delle   perizie   di   stima, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della  legge regionale 30/1988, prima dell'entrata in vigore della  presente  legge, oltre i termini  utili,  sono  fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti. In  tal  caso  il  periodo utile fissato in via  di  proroga decorre  dalla  data  di  entrata in vigore  della  presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    I  progetti  esecutivi o  le  perizie  di  stima eventualmente  presentati al Comune  prima  dell'entrata  in vigore  della presente legge, oltre i termini utili  fissati in  via  amministrativa,  sono considerati  ricevibili  agli effetti della concessione dei contributi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   I provvedimenti di decadenza assunti nei confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    In  caso di decesso del richiedente  i  benefici recati  dalla legge regionale 30/1988, decaduto dagli stessi per inosservanza dei termini richiamati dai commi 1 e 2,  le disposizioni del presente articolo trovano applicazione  nei confronti  dei  successori  per causa  di  morte  che  siano utilmente    subentrati   nel   procedimento,    ai    sensi dell'articolo 18 della legge regionale 30/1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Sono fatte salve a tutti gli effetti le  domande presentate  dai Comuni per il consolidamento antisismico  di edifici  pubblici, inoltrate oltre i termini  utili  fissati dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 50/1990,  e comunque entro il 31 dicembre 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  47</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1984,  n.  33, dopo le parole &lt;&lt;  di cui alla  legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63 e successive modificazioni ed integrazioni &gt;&gt; sono aggiunte le parole &lt;&lt; e quelle oggetto di    intervento    pubblico   per   la   realizzazione   di infrastrutture primarie e secondarie &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All'articolo 3 della legge regionale 33/1984, dopo il comma settimo sono aggiunti i seguenti:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Nei Comuni dotati di piani particolareggiati, ai sensi della legge regionale 63/1977, divenuti esecutivi, nei quali  siano  compresi la ricomposizione particellare  delle proprietà  fondiarie e l'assegnazione dei lotti ai  singoli proprietari   per   l'attuazione  di  comparti   ed   ambiti edificatori,  il piano di cui al primo comma  per  estratto, comprendente  anche  le  aree per  pubblica  utilità,  deve essere  notificato  dal Sindaco, nelle  forme  previste  dal quinto   comma,  a  tutti  i  proprietari,  compresi  quelli subentrati  a seguito di regolare compravendita  e  che  non sono  beneficiari di provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito degli eventi sismici del 1976, i  quali, entro  il  termine di trenta giorni dall'avvenuta  notifica, devono  comunicare al Comune l'accettazione  definitiva  del lotto    assegnato,   già   oggetto   di   intervento    di ricostruzione,  costruzione  e  riparazione  o  non   ancora edificato.</p><p style="text-align: justify;">L'accettazione di cui sopra sostituisce  a  tutti gli effetti la contrattazione privata.</p><p style="text-align: justify;">Le  aree  occupate  per  la  realizzazione  delle infrastrutture per pubblica utilità e rientranti nel  piano di  ricomposizione  particellare ai sensi  del  primo  comma dell'articolo  2  vengono assegnate  in  via  definitiva  al Comune. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991,  n.  66,  sono apportate le seguenti modificazioni  ed integrazioni:<p style="text-align: justify;">a)  all' alinea del comma 6, dopo le parole &lt;&lt; progetto esecutivo  dell'intervento in questione &gt;&gt;, sono aggiunte  le parole &lt;&lt; anche per singoli lotti &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b)  al comma 6, lettera a), dopo le parole &lt;&lt; alla data degli eventi sismici &gt;&gt;, sono aggiunte le parole &lt;&lt; ,in numero di due per ciascun proprietario &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">c)  al  comma 7, dopo la parola &lt;&lt; esecutivo &gt;&gt;,  sono aggiunte le parole &lt;&lt; anche per singoli lotti &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Preliminarmente all'avvio degli adempimenti di cui all'articolo  4, comma 1, della legge regionale  66/1991,  e comunque  entro e non oltre sessanta giorni  dalla  data  di entrata  in vigore della presente legge, il Comune delegante trasmette  alla  Segreteria generale straordinaria  l'elenco dei titolari delle unità immobiliari da ricomprendere nella progettazione esecutiva, con le caratteristiche dimensionali minime delle stesse, da realizzare ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), della medesima legge regionale 66/1991, come modificata dall'articolo 49.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   L'elenco è redatto in attuazione dell'articolo 3, comma  6,  e  dell'articolo 5 della legge regionale  66/1991 come  modificati ed integrati dagli articoli 49 e  51  della presente legge. L'inserimento del nominativo dei beneficiari in  tale  elenco sostituisce, a parziale deroga del disposto di  cui  al  comma  3 dell'articolo 5 della legge  regionale 66/1991, ad ogni effetto la domanda di contributo, anche  ai fini della cessione delle unità immobiliari realizzate.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    All'articolo 5, comma 1, della  legge  regionale 66/1991  è  aggiunto, in fine, il seguente periodo: &lt;&lt; Hanno parimenti  titolo a tali benefici contributivi gli  emigrati non  proprietari  e  non titolari di  un  diritto  reale  di godimento  su  una unità abitativa, iscritti  all'AIRE  del Comune  di  Colloredo di Monte Albano, e già  residenti  in immobili ricompresi nella perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    L'articolo  5, comma 11, della  legge  regionale 66/1991 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 11.  Per le unità immobiliari ricomprese nell'ambito della perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),  avuto riguardo alla particolare tipologia delle stesse, è  consentito  un incremento fino al venti  per  cento  dei parametri di superficie stabiliti ai sensi dell'articolo 46, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63. Per  tali  incrementi trova applicazione l'articolo  46  bis della stessa legge regionale 63/1977. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo   55  della legge regionale 37/1993, dopo  le  parole &lt;&lt; procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni &gt;&gt;,  sono  aggiunte  le  seguenti: &lt;&lt;  nonché le spese  concernenti opere extracontrattuali non comprese  nel capitolato  speciale  d' appalto  che non abbiano comportato rilevanti modifiche del progetto originario &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale   37/1993,   si   applicano   anche   alle   spese eventualmente  sostenute dai Comuni  prima  dell'entrata  in vigore   della  presente  legge  che  siano  connesse   allo svolgimento   di   contratti  d'appalto   o   di   incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa  di  fronte  all'autorità  giudiziaria  ordinaria, questa  abbia  dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per  essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    I  termini  per  le  domande  di  rimborso  alla Segreteria  generale straordinaria sono fissati  in  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Sono fatte salve, ai fini del rimborso, le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di  entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale  37/1993,  come integrate  dal  comma  1,  trovano applicazione  a  far tempo dalla data di entrata  in  vigore della legge regionale 55/1986.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    All'articolo 75, comma 1, della legge  regionale 26/1988, le parole &lt;&lt; il recupero statico e funzionale &gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;  interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    All' articolo  39 della legge regionale 50/1990, come  da  ultimo  modificato  dall' articolo 79 della  legge regionale 37/1993,  al  comma 1, dopo le parole &lt;&lt; Non si  fa luogo al recupero del contributo  in  conto  interessi  o in annualità  costanti   qualora  dall' accertamento  comunale risulti che i lavori  realizzati  nei  termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per  cento  dei  lavori autorizzati &gt;&gt;, sono aggiunte le seguenti parole &lt;&lt; e comunque in  ogni  altro  caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in  via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  56</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    All'articolo  39 della legge regionale  50/1990, come  modificato  dagli  articoli 34 della  legge  regionale 48/1991 e 79 della legge regionale 37/1993, dopo il comma  1 è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 1 bis.   Le  disposizioni di cui al comma  1  trovano applicazione anche quando i lavori siano stati  eseguiti  in tutto  od  in  parte  in difformità al progetto  approvato, purché  gli stessi siano finalizzati al recupero statico  e funzionale dell'edificio. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni recate  dall'articolo  55 della legge regionale  35/1979,  e successive modifiche ed integrazioni, sono considerati utili ai fini del conseguimento dei benefici contributivi previsti dal  titolo III della legge regionale 63/1977, gli  atti  di acquisto intestati oltre che al richiedente anche  a  uno  o più  membri del suo nucleo familiare alla data degli eventi sismici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    I  provvedimenti di spesa eventualmente  assunti prima  della data di entrata in vigore della presente legge, in  conformità alle disposizioni recate dal comma  1,  sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Dopo  l'articolo  39 bis della  legge  regionale 50/1990,   come  aggiunto  dall'articolo  35   della   legge regionale   11   settembre  1991,  n.   48,   e   modificato dall'articolo 81 della legge regionale 37/1993, è  aggiunto il seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;       Art.  39 ter</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Qualora il provvedimento regionale di concessione del  contributo  in  conto interessi non  sia  stato  ancora emesso alla data sotto la quale si verificano gli effetti di decadenza  del  contributo, lo stesso può  tuttavia  essere emesso,  ancorché  si  debba far luogo  alla  pronuncia  di decadenza dei benefici in conto capitale, a condizione che i lavori  realizzati  nei termini raggiungano  o  superino  la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati  e l'interessato  abbia  stipulato entro la  medesima  data  il contratto di mutuo. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 50, comma 4, della legge regionale  50/1990,  e all'articolo  38,  comma 1, della legge  regionale  48/1991, sono  considerate pervenute in tempo utile qualora prodotte, entro i termini previsti, al Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>     Sono  fatti  salvi  a  tutti  gli  effetti   i provvedimenti  di  concessione dei contributi  eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore  della presente  legge,  a  favore  di  soggetti  rientranti  nelle previsioni  di  cui  all'articolo 57 della  legge  regionale 55/1986  e  successive  modificazioni ed  integrazioni,  che abbiano  provveduto,  in sostituzione  della  ricostruzione, all'acquisto  di  un  alloggio adeguato  alle  esigenze  del proprio nucleo familiare.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>     I  provvedimenti  di  diniego  dei  contributi eventualmente  adottati sulle relative domande anteriormente alla  data  di entrata in vigore della presente  legge  sono annullati  e,  per  l'effetto, le domande  sono  utili  alla concessione dei benefici di cui al comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>     Le   disposizioni  di  cui  al  decimo   comma dell'articolo 2 della legge regionale 45/1984, come aggiunto dall'articolo  54  della  legge regionale  50/1990,  trovano applicazione anche per le opere eseguite anteriormente  alla data  di  entrata in vigore della precitata legge  regionale 50/1990,  ivi  compresi  gli  insediamenti  provvisori   non abitativi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  62</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All'articolo 34, comma 4, lettera a), della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della  legge regionale 9/1994, dopo le parole &lt;&lt; per  mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa &gt;&gt; sono aggiunte le seguenti: &lt;&lt; nonché  dei soggetti che  intendono acquistare  dal  Comune  le  unità  immobiliari  ai   sensi dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 1977,  n. 63 &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  63</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>     I   contributi  eventualmente  concessi  prima dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi dell'articolo  19  della  legge  regionale  2/1982,  per  il recupero statico e funzionale di edifici acquistati dopo gli eventi  sismici, destinati ad uso di abitazione con  annessi rustici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché gli annessi   rustici  non  fossero  ammissibili  a  contributo, sempreché  i contributi siano stati concessi in conformità agli  elementi  desumibili dai pareri  istruttori  resi  sui progetti esecutivi in seguito approvati dal Sindaco in linea tecnico-economica  per  gli  importi  indicati  nei   pareri medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    I  provvedimenti  di  autotutela  eventualmente adottati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge, con riferimento ai decreti  di  concessione dei  contributi  fatti  salvi a  norma  del  comma  1,  sono annullati.   Per   effetto   dell'annullamento,   le   somme eventualmente   versate   dagli   interessati   in   seguito all'adozione  del  provvedimento  di  autotutela  sono  loro restituite  su  domanda  da  presentarsi  entro  il  termine semestrale  indicato dall'articolo 26 della legge  regionale 37/1993.   A   tal  fine,  l'Amministrazione  regionale   è autorizzata  a  disporre aperture di credito  a  favore  dei Sindaci  dei Comuni interessati, anche in deroga alle  norme vigenti  per  quanto  attiene ai  limiti  di  oggetto  e  di importo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  64</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I provvedimenti di diniego dei contributi previsti dalle  leggi  regionali di intervento nelle zone terremotate assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge  per  ragioni connesse alla presenza di abusi  edilizi per  i  quali sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria possono  essere  revocati  dal  Sindaco,  su  istanza  degli interessati    da   presentarsi   entro   sessanta    giorni dall'entrata  in  vigore della presente  legge,  qualora  la sanzione irrogata sia stata integralmente corrisposta  e  le opere  realizzate siano ammissibili a contributo secondo  le vigenti disposizioni d'intervento nelle zone terremotate. In seguito alla revoca dei provvedimenti di diniego, il Sindaco procede alla concessione dei contributi in presenza di  ogni altro requisito.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 24/2005</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  65</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante  aperture  di credito tratte su capitoli  di  spesa assegnati  alla  Segreteria  generale  straordinaria,   deve intendersi,  in  via di interpretazione  autentica,  che  il Sindaco  o  altro  organo  di  amministrazione  locale   sia autorizzato  ad  assumere  impegni  nei  limiti   di   spesa autorizzati con deliberazione di Giunta regionale, anche  in attesa   di   ricevere  l'ordine  di  accreditamento   quale funzionario delegato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Ai  Sindaci dei Comuni classificati  disastrati, gravemente  danneggiati e danneggiati  con  il  decreto  del Presidente  della  Giunta  regionale  20  maggio  1976,   n. 0714/Pres.,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  corrispondere una  indennità  'una  tantum' in relazione  alla  pregressa attività extra-istituzionale dagli stessi svolta per  conto dell'Amministrazione  regionale  medesima  quali  funzionari delegati   all'attuazione  degli  speciali  e   straordinari compiti   di   cui  alle  leggi  regionali  in  materia   di ricostruzione  delle zone colpite dagli eventi  sismici  del 1976.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    L'indennità prevista dal presente  articolo  ha carattere  integrativo rispetto a quella riconosciuta  dalla legge  regionale 7 settembre 1983, n.  76, e si riferisce ai periodi  di tempo successivi al 31 dicembre 1978  durante  i quali  i  Sindaci  e  gli  altri amministratori  dei  Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 hanno esercitato,  per conto  della  Regione,  funzioni extra-istituzionali.  Essa, pertanto, non è incompatibile:<p style="text-align: justify;">a)  con l'indennità straordinaria percepita da alcuni Sindaci fino al 31 dicembre 1988 per gli incarichi conferiti discrezionalmente dal Comune di seguire  a  tempo  pieno  il processo        di        ricostruzione       nell'interesse dell'Amministrazione comunale;</p><p style="text-align: justify;">b)  con l' indennità ordinaria di carica comunale per l'esercizio  di attività istituzionali o delegate  all'ente locale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L'ammontare dell'indennità è fissato come segue:<p style="text-align: justify;">a)   per i Sindaci dei Comuni classificati disastrati, in ragione di lire 490.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al  31  dicembre  1985 e in ragione di lire 340.000  mensili lorde dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;</p><p style="text-align: justify;">b)    per i Sindaci dei Comuni classificati gravemente danneggiati, in ragione di lire 250.000 mensili lorde dall'1 gennaio  l979  al  31  dicembre 1985 e in  ragione  di  lire 150.000  mensili lorde dall'1 gennaio 1986  al  31  dicembre 1994;</p><p style="text-align: justify;">c)  per i Sindaci dei Comuni classificati danneggiati, in  ragione di lire 34.700 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1990.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>     Ai   fini  del  presente  articolo,  i  Comuni classificati danneggiati, il cui territorio è  compreso  in tutto  o in parte nella delimitazione effettuata con decreto del  Presidente  della Giunta regionale 5  agosto  1977,  n. 1614/Pres.  e  successive modificazioni ed integrazioni,  ai sensi  dell'articolo 4, primo comma, della  legge  regionale 30/1977,  sono equiparati ai Comuni classificati  gravemente danneggiati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Le  disposizioni del presente  articolo  trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari  nominati  a seguito  dello  scioglimento dei Consigli comunali,  nonché degli   Assessori   comunali  muniti  di  delega   sindacale permanente  a seguire i problemi della ricostruzione,  anche per   quanto  concerne  lo  svolgimento  dell'attività   di funzionario    delegato   per   conto   dell'Amministrazione regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>     In   caso   di  decesso  dell'avente   diritto l'indennità 'una tantum' è corrisposta ai suoi  successori per causa di morte.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere  al Comune di Pordenone, in deroga alle previsioni di  cui  all'articolo  55 della legge regionale  53/1984,  i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dei complessi denominati "Castello di  Torre"  e "Convento di San Francesco" nelle parti che necessitano  del relativo intervento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il recupero può comprendere pure interventi  di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al  fine  di  adibire gli edifici ad un uso polivalente  per soddisfare finalità di carattere associativo o culturale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per  conseguire il finanziamento  il  Comune  di Pordenone   presenta   domanda  alla   Segreteria   generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>     Si   applicano,  in  quanto  compatibili,   le disposizioni  di  cui  al  titolo V  della  legge  regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per  gli interventi di cui al presente  articolo l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Pordenone,  anche  in deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  68</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere  al Comune di Arta Terme i finanziamenti necessari per  l'acquisto, l'adattamento e il completamento funzionale dell'edificio denominato "Ex Albergo Savoia"  da  adibire  a sedi  di  edifici  municipali e  di  attività  formative  e direzionali nell'ambito turistico-alberghiero.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>     L'Amministrazione   regionale   è   altresì autorizzata   a   concedere  al   Comune   di   Tolmezzo   i finanziamenti  necessari  per  la  ristrutturazione   e   il consolidamento  funzionale delle mura trecentesche  e  della Torre Rejtenbergher, danneggiate dagli eventi sismici, e dei siti attigui.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>     Per  conseguire  il  finanziamento  il  Comune interessato   presenta  domanda  alla  Segreteria   generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a finanziare l'opera anche per singoli lotti funzionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>     Si   applicano,  in  quanto  compatibili,   le disposizioni  di  cui  al  titolo V  della  legge  regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Per   gli   interventi  di  cui  al   comma   1, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di  Arta Terme, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>     Per   gli  interventi  di  cui  al   comma   2 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Tolmezzo,  anche  in  deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 interpretato da art. 138, comma 43, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  69</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere    al   Comune   di   Fagagna   un   finanziamento straordinario  di lire 450 milioni per il completamento  del Museo della vita contadina "Cjase Cocel".</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per conseguire il finanziamento di cui al comma 1 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>     Si   applicano,  in  quanto  compatibili,   le disposizioni  di  cui  al  titolo V  della  legge  regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  70</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere   al   Comune  di  Castelnuovo   del   Friuli   un finanziamento  straordinario di  lire  350  milioni  per  il completamento del Centro culturale "Casa Sulis" nonché  per la definitiva sistemazione delle sue adiacenze.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per conseguire il finanziamento di cui al comma 1 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>     Si   applicano,  in  quanto  compatibili,   le disposizioni  di  cui  al  Titolo V  della  legge  regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  71</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 25 marzo  1996,  n.  16,  le  parole &lt;&lt; entro  sei  mesi &gt;&gt;  sono sostituite dalle parole &lt;&lt; entro dodici mesi &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  72</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    A  decorrere dall'anno 1997, gli oneri  previsti dagli  articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, fanno carico  al capitolo   8615  dello  stato  di  previsione  del  bilancio pluriennale  per gli anni 1996-1998, al cui stanziamento  si potrà provvedere con la procedura prevista dal terzo  comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981,  n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Gli oneri di cui all'articolo 14, comma 5, quelli derivanti  dall'applicazione dell'articolo 75, primo  comma, numero  5 bis), della legge regionale 63/1977, come aggiunto dall'articolo  33, comma 1, nonché quelli  derivanti  dagli articoli  67,  comma 1, e 68, commi 1 e 2, fanno  carico  al capitolo  8660  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>      Gli    oneri   derivanti   dall'applicazione dell'articolo 39 fanno carico al capitolo 8690  dello  stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni  1996-1998  e  del bilancio per  l'anno  1996,  al  cui stanziamento si potrà provvedere con la procedura  prevista dal  terzo  comma dell'articolo 11 della legge regionale  17 dicembre 1981, n.  84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Per le finalità previste dell'articolo 66, commi 1  e  5,  è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni  per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al  capitolo 8612 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per  l'anno  1996, il cui stanziamento, in  termini  sia  di competenza  che di cassa, è elevato di lire  5.500  milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Per le finalità di cui all'articolo 69, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996  è  istituito alla Rubrica n.  29 - programma 4.1.1. - spese  d'investimento - Categoria 2.3. -  Sezione  VI  -  il capitolo   8729   (2.1.232.3.06.06)  con  la   denominazione "Finanziamento  straordinario al Comune di  Fagagna  per  il completamento  del  Museo  della  vita  contadina   &lt;&lt;  Cjase Cocel &gt;&gt;" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 450 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Per le finalità di cui all' articolo 70, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996  è  istituito alla Rubrica n.  29 - programma 4.1.1. - spese  d'investimento - Categoria 2.3. -  Sezione  VI  -  il capitolo   8730   (2.1.232.3.06.06)  con  la   denominazione "Finanziamento  straordinario al Comune di  Castelnuovo  del Friuli per il completamento del Centro culturale Casa  Sulis e  la definitiva sistemazione delle sue adiacenze" e con  lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa,  di lire 350 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   All'onere  complessivo di  lire  6.300  milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4, 6 e   8,   si  provvede  in  termini  di  competenza  mediante prelevamento  di pari importo dal capitolo  8961  "Fondo  di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale  e  la  rinascita del Friuli-Venezia Giulia"  ed  in termini  di cassa mediante prelevamento di pari importo  dal capitolo  8842 "Fondo riserva di cassa" del precitato  stato di previsione della spesa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  73</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>