Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 66
 
1. Ai Sindaci dei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere una indennità 'una tantum' in relazione alla pregressa attività extra-istituzionale dagli stessi svolta per conto dell'Amministrazione regionale medesima quali funzionari delegati all'attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
2. L'indennità prevista dal presente articolo ha carattere integrativo rispetto a quella riconosciuta dalla legge regionale 7 settembre 1983, n. 76, e si riferisce ai periodi di tempo successivi al 31 dicembre 1978 durante i quali i Sindaci e gli altri amministratori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 hanno esercitato, per conto della Regione, funzioni extra-istituzionali. Essa, pertanto, non è incompatibile:
a) con l'indennità straordinaria percepita da alcuni Sindaci fino al 31 dicembre 1988 per gli incarichi conferiti discrezionalmente dal Comune di seguire a tempo pieno il processo di ricostruzione nell'interesse dell'Amministrazione comunale;
b) con l' indennità ordinaria di carica comunale per l'esercizio di attività istituzionali o delegate all'ente locale.

3. L'ammontare dell'indennità è fissato come segue:
a) per i Sindaci dei Comuni classificati disastrati, in ragione di lire 490.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1985 e in ragione di lire 340.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;
b) per i Sindaci dei Comuni classificati gravemente danneggiati, in ragione di lire 250.000 mensili lorde dall'1 gennaio l979 al 31 dicembre 1985 e in ragione di lire 150.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;
c) per i Sindaci dei Comuni classificati danneggiati, in ragione di lire 34.700 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1990.

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari nominati a seguito dello scioglimento dei Consigli comunali, nonché degli Assessori comunali muniti di delega sindacale permanente a seguire i problemi della ricostruzione, anche per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di funzionario delegato per conto dell'Amministrazione regionale.
6. In caso di decesso dell'avente diritto l'indennità 'una tantum' è corrisposta ai suoi successori per causa di morte.