Art. 65
1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, deve intendersi, in via di interpretazione autentica, che il Sindaco o altro organo di amministrazione locale sia autorizzato ad assumere impegni nei limiti di spesa autorizzati con deliberazione di Giunta regionale, anche in attesa di ricevere l'ordine di accreditamento quale funzionario delegato.