Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 57
 
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 55 della legge regionale 35/1979, e successive modifiche ed integrazioni, sono considerati utili ai fini del conseguimento dei benefici contributivi previsti dal titolo III della legge regionale 63/1977, gli atti di acquisto intestati oltre che al richiedente anche a uno o pił membri del suo nucleo familiare alla data degli eventi sismici.
2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformitą alle disposizioni recate dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.