Art. 50
1. Preliminarmente all'avvio degli adempimenti di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 66/1991, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune delegante trasmette alla Segreteria generale straordinaria l'elenco dei titolari delle unitā immobiliari da ricomprendere nella progettazione esecutiva, con le caratteristiche dimensionali minime delle stesse, da realizzare ai sensi dell'
articolo 3, comma 6, lettera a), della medesima legge regionale 66/1991, come modificata dall'articolo 49.