Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 5
 
1. I benefici di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 30/1977, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 2/1982, all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26/1988, e agli articoli 2 e 72 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono estesi agli interventi di recupero statico e funzionale di edifici comunque acquisiti al patrimonio disponibile dei Comuni alla data del 31 dicembre 1994 per destinarli al soddisfacimento delle finalità previste dalle predette disposizioni.