1. All'
articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all' alinea del comma 6, dopo le parole << progetto esecutivo dell'intervento in questione >>, sono aggiunte le parole << anche per singoli lotti >>;
b) al comma 6, lettera a), dopo le parole << alla data degli eventi sismici >>, sono aggiunte le parole << ,in numero di due per ciascun proprietario >>;
c) al comma 7, dopo la parola << esecutivo >>, sono aggiunte le parole << anche per singoli lotti >>.