Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 44
 
1. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in annualità costanti e la domanda dei benefici spettanti al << de cuius >> non sia stata ripetuta nei termini previsti dall'articolo 18 della medesima legge regionale 30/1988, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.