Art. 44
1. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla
legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in annualità costanti e la domanda dei benefici spettanti al << de cuius >> non sia stata ripetuta nei termini previsti dall'
articolo 18 della medesima legge regionale 30/1988, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.