Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 43
 
1. Anche in pendenza del decreto di concessione del contributo, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni trovano applicazione nei confronti di coloro che hanno provveduto ad iniziare le opere di adeguamento antisismico a seguito del rilascio di concessione edilizia e del decreto di approvazione del progetto.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformitą al comma 1.