Art. 43
1. Anche in pendenza del decreto di concessione del contributo, le disposizioni di cui all'
articolo 15, comma 1, della legge regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni trovano applicazione nei confronti di coloro che hanno provveduto ad iniziare le opere di adeguamento antisismico a seguito del rilascio di concessione edilizia e del decreto di approvazione del progetto.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformitą al comma 1.