1. Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della
legge regionale 30/1977, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non pił titolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici per averlo alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976, in favore di uno o pił familiari conviventi, ovvero in favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela di primo grado.