Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 4
 
1. Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 30/1977, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non pił titolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici per averlo alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976, in favore di uno o pił familiari conviventi, ovvero in favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela di primo grado.